Statuto

STATUTO


ARTICOLO 1

COSTITUZIONE
E’ costituita un associazione ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile che svolge attività sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica, associando principalmente piccole e medie imprese , imprenditori, lavoratori autonomi per tutelarne gli interessi. L’Associazione è impegnata a favorire in ogni modo la crescita e l’inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni in pari opportunità e nel rispetto dei diritti delle generazioni meno giovani e particolarmente dei pensionati. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

SEDE LEGALE
La sede legale dell’Associazione è in Via Cola di Rienzo n. 190, 00192 Roma.
L’associazione può istituire e sopprimere sedi in Italia ed all’Estero.

ARTICOLO 3

SCOPI
L’Associazione nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’Estero, attraverso la rappresentanza, la promozione delle categorie, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi in modo diretto o per convenzione.
In particolare:

  1. difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti Pubblici e privati, siano essi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
  2. tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
  3. promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori di beni e servizi;
  4. gestire direttamente o indirettamente corsi R.E.C. e di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari;
  5. promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In questo ambito l’associazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con professionisti e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro occorrenti nell’interesse generale degli iscritti ;
  6. promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese.; redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio di impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile;
  7. promuovere l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico – scientifico – organizzative con analoghe imprese operanti all’interno della realtà economica europea;
  8. esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici; istituire centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l’attività degli associati;
  9. istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
  10. promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense , testi, atti congressuali e monografie;
  11. organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all’estero, per gli associati ed i loro familiari;
  12. organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità l’Associazione potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci ed acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;
  13. promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole Imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
  14. partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
  15. promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti locali, da enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
  16. istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
  17. svolgere l’attività di informazione e divulgazione socioeconomica e qualificazione professionale in favore degli associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;
  18. svolgere attività di assistenza tecnica in tutti i settori, compreso quello agricolo per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti;
  19. istituire e gestire “ Centri di assistenza tecnica” in conformità alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali;
  20. promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma / laurea per gli associati per la formazione di idonei profili professionali;
  21. svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti;
  22. svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo; promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro – organizzazioni intese ad assistere e potenziare le imprese associate nella loro gestione delle attività di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all’estero;
  23. promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese associate in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell’ambiente ed in quant’altro ritenga utile alle stesse. promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate, per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l’agricoltura;
  24. assistere i propri iscritti per le pratiche di meccanizzazione agricola, per la concessione di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni e della Comunità europea in base alle leggi per lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e delle arti e professioni; designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola e media impresa sia richiesta o ammessa;
  25. promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
  26. promuovere consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
  27. promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale; rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobili urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categorie;
  28. promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

 

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l’Associazione può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione d’istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.
Spetta all’Associazione, designare e nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori autonomi e delle imprese sia richiesta ed ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti, esse devono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 4

SOCI
Possono essere ammessi come soci i lavoratori autonomi e le imprese dei settori artigianali, commerciali, agricoli, industriali e di servizi, dell’area Europea purché rientranti nell’accezione di piccola e media impresa. Possono essere soci anche i pensionati di tutte le categorie e settori pubblici e privati.

Gli associati si distinguono in quattro categorie: sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e del nuovo Statuto con diritto di voto ; sono soci ordinari : tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed Enti che condividono le finalità dell’associazione con diritto di parere senza diritto di voto ;

Sono soci sostenitori: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed Enti ,coloro che condividendo gli scopi della associazione vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica con diritto di parere e senza diritto di voto ; sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione per particolari meriti professionali o scientifici con diritto di parere e senza diritto di voto. Chi intende diventare socio ordinario, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta dall’interessato o dal legale rappresentante, contenente le generalità, il domicilio, l’oggetto dell’attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dall’associazione con sigla “ Fondazione Imprenditoriale Italiana”in via generale.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi dell’associazione. In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto e l’opponibilità all’associazione del trasferimento della quota è condizionata all’adempimento della formalità dello statuto. In caso di più eredi questi dovranno delegare uno di essi quali rappresentante comune. La qualifica di socio ordinario è subordinata all’accoglimento, inappellabile ed insindacabile, del Consiglio Direttivo, della domanda (opportunamente documentata) di iscrizione all’associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito non sono motivate e la documentazione richiesta a corredo della domanda di ammissione potrà essere suscettibile di variazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso che verificherà la sussistenza dei requisiti al termine di ogni anno solare. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta. Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dell’associato.

L’appartenenza dell’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Il rapporto associativo può cessare:

  1. per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;
  2. per cessazione dell’attività per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro tre mesi dall’evento;
  3. per espulsione.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

 

ARTICOLO 5

ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti, dalle somme trasferite all’associazione dagli Enti promossi e/o istituiti dalla stessa a titolo di contributi o di rimborso spese per le attività svolte, nella misura stabilita da apposite convenzioni e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di legge. Gli iscritti devono versare annualmente all’associazione la quota o contributo associativo deliberato, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla Segreteria dell’associazione per l’anno successivo.

I responsabili legali ( soci fondatori ) dell’associazione dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell’associazione dagli stessi rappresentata. L’associazione è amministrata, finanziariamente e contabilmente da un Consiglio direttivo. In particolare il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato delle regioni, di enti locali,di enti o istituzioni pubblici;
  4. documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche; natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  10. dal fondo di riserva;
  11. da redditi patrimoniali.

 

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione. L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Nel caso di scioglimento, l’associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l’eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio decorre dal primo gennaio ed ha termine al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario ed economico elaborati dal Consiglio Direttivo saranno depositati presso la sede dell’associazione entro il trentuno marzo di ogni anno solare successivo.

Il bilancio consuntivo sarà a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

ARTICOLO 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea Nazionale
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente

 

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA SOCI
L’ Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’associazione.
E’ composta esclusivamente dai soci fondatori che hanno diritto al voto.

E’ di competenza dell’assemblea :

  1. stabilire le linee di strategia politica,
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    di programma e di indirizzo dell’associazione;

  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa;
  4. deliberare su ogni altro punto dell’ordine del giorno;
  5. eleggere ogni 7 (sette) anni in apposite sedute il Presidente del Consiglio Direttivo e i consiglieri;
  6. deliberare sulle modifiche dello statuto;
  7. deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori;
  8. deliberare su proposta del Consiglio Direttivo le domande, le dimissioni, le esclusioni di dirigenti di settore;
  9. deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’apertura e la chiusura di sedi regionali e provinciali;
  10. deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’apertura e la chiusura di sedi in Stati appartenenti alla Comunità Europea;
  11. deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’apertura e la chiusura di sedi in Stati diversi dalla Comunità Europea.

 

L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso esposto presso la sede operativa a tutti i soci fondatori.
L’assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano; il Presidente nomina fra i soci fondatori il segretario dell’assemblea.
I soci fondatori hanno diritto al voto .
Ogni socio fondatore, può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea. Le votazioni si effettuano a voto palese.
L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri compreso il presidente scelti tra i soci fondatori. E’ di competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del Presidente e in attuazione delle decisioni degli assembleali. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente con avviso esposto presso la sede operativa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta ritenuto necessario dal Presidente.
La sua durata è fissata in anni sette.
Quindi il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

  1. deliberare sulle domande d’iscrizione; soci ordinari, sostenitori, onorari;
  2. deliberare sulle dimissioni, esclusioni di soci ordinari, sostenitori, onorari;
  3. predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo da presentare per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio solare;
  4. proporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci l’importo della quota associativa annuale da presentare entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio solare;
  5. proporre all’Assemblea dei Soci l’apertura e la chiusura di sedi regionali e provinciali;
  6. proporre all’Assemblea dei Soci le domande, le dimissioni e le esclusioni di settoristi;
  7. deliberare sul comportamento di associati e dirigenti che violino i proprio doveri verso l’Associazione e non osservino gli obblighi derivati dal presente Statuto ed in caso di violazione di applicare sanzioni di cui all’art.11 del presente statuto;
  8. proporre all’Assemblea dei Soci l’apertura e la chiusura di Sedi appartenenti alla Comunità Europea;
  9. proporre all’Assemblea dei Soci l’apertura e la chiusura di Sedi diverse dalla Comunità Europea.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche. Il Presidente è investito di tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, potrà conferire idonee procure e deleghe ad altri dallo stesso all’uopo designati.

In caso di assenza o di impedimento il Consigliere più anziano può sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea procura.
Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno dell’ Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell’ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa.

ARTICOLO 11

SANZIONI VERSO SOCI E DIRIGENTI
L’associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l’associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

  1. biasimo scritto;
  2. destituzione dalla carica;
  3. sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
  4. espulsione dall’Associazione;

Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra.

 

ARTICOLO 12

SEDI TERRITORIALI
L’associazione è articolata sul territorio nazionale con sedi regionali, provinciali. Ognuna di dette sedi è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma, adotta lo statuto dell’associazione nazionale .

Ognuna di dette sedi dipende esclusivamente dalla Sede Nazionale e più dettagliatamente:

  1. organizzazioni di riunioni con Enti, Associazioni di categorie, devono essere autorizzate dalla Sede Nazionale su domanda scritta del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale almeno un mese prima dall’evento;
  2. convenzioni locali con aziende private e pubbliche dovranno essere autorizzate dalla Sede Nazionale su proposta scritta del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
  3. richieste di collaboratori esterni locali per lo sviluppo della Sede regionale o provinciale devono essere autorizzate dalla Sede Nazionale su proposta scritta del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale.

ARTICOLO 13

COMPENSO
Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

ARTICOLO 14

DEROGA
Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente statuto che cesseranno all’effettuarsi della prima assemblea settennale:

  1. sino alla prima assemblea settennale la Presidenza potrà apportare le richieste modifiche al presente statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo;
  2. in prima attuazione e fino alla prima assemblea settennale le nomine del presente statuto sono effettuate dal Presidente ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 15

SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/ 4 ( tre quarti) del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile. E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ARTICOLO 16

CONCLUSIONI E FORO DI COMPETENZA
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Il Foro di competenza è quello di Roma.

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